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Il 30 dicembre 2020 il Parlamento ha varato la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178/2020). A caratterizzarla, diverse novità. Vediamo le principali.

Art. 16 – Nuova Sabatini
Sarà introdotta un’agevolazione, in un’unica soluzione e senza limitazioni d’importo, a differenza dell’attuale fissata a 200.000 euro, per gli acquisti in leasing di macchinari attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Art. 101 – Credito d’imposta pubblicità
Prorogato fino al 2022 il bonus del 2020 che prevede un credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari sostenuti nell’esercizio, a prescindere da un qualsiasi incremento su analoghi investimenti nell’anno precedente.

Art. 185 – Piano Transizione 4.0
È prevista la proroga, con modifiche migliorative, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotti dalla precedente Legge di Bilancio. In particolare, è stabilita una retroattività dell’operatività della nuova disciplina al 16 novembre 2020, in modo tale che le imprese che hanno effettuato gli investimenti entro la fine dell’anno precedente hanno la possibilità comunque di aderirvi.
La nuova scadenza è fissata al 31/12/2022 ed è comprensiva dei canonici sei mesi aggiunti, estendendosi così per tutti gli investimenti sostenuti entro il 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto.
Sono inoltre previste anche una maggiorazione delle aliquote per tutto il 2021 e in parte fino al 2022 così ripartita:

  • Beni strumentali materiali ordinari (non Industria 4.0)
    Investimenti 2021: 10% fino a 2 milioni di euro di investimenti (15% per i beni strumentali funzionali allo smart-working);
    Investimenti 2022: confermata l’aliquota attuale del 6% fino a 2 milioni di euro di investimenti.
  • Beni strumentali materiali industria 4.0 (Allegato A della L. 232/2016)
    Investimenti 2021: le nuove aliquote sono 50% fino a 4 milioni di euro di investimento, 30% da 4 a 10 milioni, 10% da 10 a 20 milioni di euro;
    Investimenti 2022: 40% fino a 2,5 milioni di euro di investimento, 20% dal 2,5 a 10 milioni, 10% da 10 a 20 milioni di euro.
  • Beni strumentali immateriali industria 4.0 (Allegato B della L. 232/2016)
    Investimenti 2021 e 2022: 20% fino a 1 milione di euro di investimenti.Prevista anche l’introduzione di un’agevolazione per i beni strumentali immateriali ordinari (diversi da quelli di cui all’allegato B della Legge 232/2016) attualmente non agevolati grazie a un credito d’imposta pari al 10% per il 2021 (per investimenti fino a un milione di euro) e al 6% per il 2022 (sempre fino ad un milione di euro di investimenti).
    Cambia anche la modalità di fruizione del credito d’imposta: in tre quote annuali sia per i beni materiali che immateriali. Soltanto nel 2021 sarà ridotta a un’unica quota nel caso di acquisiti di beni strumentali materiali e immateriali ordinari (no Industria 4.0) effettuati da aziende con ricavi inferiori a 5 milioni di euro.
    Modificata anche la tempistica in cui matura il diritto alla fruizione del credito: non più dall’anno successivo all’entrata in funzione o all’interconnessione, ma dall’anno in cui il bene entra in funzione (beni ordinari) o in cui viene interconnesso (Industria 4.0).Art. 186 – Innovazione e coesione territorialeDal 2021 al 2023 sono previsti 250 milioni l’anno per sostenere gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, che producano effetti positivi sull’occupazione e sull’indotto incidendo così sull’innovazione e sulla coesione sociale e territoriale.
    La misura del contributo è stabilita nel 40% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento, cumulabile con altri incentivi nel limite massimo del 50% di ciascun investimento.

Credito d’imposta Formazione 4.0
Fino al 31/12/2022 è prevista la proroga del credito d’imposta in uso per la formazione professionale, mantenendo invariate aliquote e massimali.
Si ampliano dunque i costi ammissibili, in conformità con quanto disposto dall’art. 31 del Regolamento UE 651/2014, che risulteranno essere:
le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
i costi di esercizio relativi ai formatori e ai partecipanti al progetto di formazione (spese di viaggio; materiali e forniture con attinenza diretta al progetto;
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota relativa al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Escluse invece le spese di alloggio, a eccezione di quelle necessarie per i partecipanti appartenenti alle categorie protette).

Credito d’imposta “R&S”, innovazione e design
Novità anche per la proroga del credito d’imposta R&S Innovazione e Design, fissata al 31.12.2022. Previsti infatti: aumento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta; aliquote maggiorate per attività di “R&S” afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno; obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

Per approfondimenti ed informazioni scrivici a:

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